Lo Statuto

TITOLO I Denominazione-sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Curno via Contradello n° 3, un’associazione che assume la denominazione “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE CORTI DI TREVIOLO”.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, dell’UISP nonché allo Statuto ed al Regolamento della Federazione Italiana Sport Rotellistici F.I.S.R., cui l’associazione si affilia. Il trasferimento della sede associativa, nell’amibito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

TITOLO II Scopo-oggetto
ART. 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3
L’associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all’attività Pattinaggio Artistico a Rotelle;
b) organizzare e realizzare manifestazioni sportive e/o spettacolistiche, sia di natura artistica che agonistica, in via diretta o collaborando con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione ai campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire corsi d’avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h) attuare progetti a titolo sperimentale di educazione sportiva nelle scuole organizzando anche cicli di lezioni dimostrative, corsi, incontri – spettacolo, seminari per il personale docente e per i genitori;
i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
j) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
k) pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione anche fotografica e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’attività istituzionale dell’associazione.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà collaborare, aderire o attivare rapporti con Enti Pubblici o privati, siti in territorio locale, nazionale o internazionale.
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla libera elettività e gratuità delle cariche associative.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto i proventi delle attività, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale.
L’associazione si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci, può assumere lavoratori dipendenti se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare le sue attività.

TITOLO III Soci
ART. 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, anche su moduli predisposti, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intenderanno diventare soci del sodalizio, dovranno presentare richiesta d’associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile; in caso di reiezione della domanda il Consiglio Direttivo ne indica le motivazioni.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6
La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica della norma dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento del contributo associativo annuale.

ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV Recesso-esclusione
ART.8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche  morali, all’Associazione.

ART. 10
Le deliberazioni prese in materia d’esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’articolo 9, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento d’esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento d’espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V Risorse economiche – Fondo Comune
ART.11
L’associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dall’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statuariamente previste.

Esercizio Sociale
ART.12
L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI Organi dell’Associazione
ART.13
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee
ART.14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve compiersi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almento venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

ART.15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi sucessivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, del Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni della data della richiesta.

ART.16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 c.c.
In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

ART.17
L’assemblea è straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera dello scioglimento dell’Associazione.

ART. 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo
ART.19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia sui cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplicativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si artcola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive aventi la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall’incarico.

ART 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea può provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente
ART.21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
ART.22
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART.23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII – Scioglimento
ART.24
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e in ogni modo per finalità d’utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662.

Norma finale
ART.25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.